Chiarezza su un aspetto molto delicato – Di Damano Luchi

Gestione delle persone «fragili» al lavoro dal punto di vista del medico del lavoro Giuseppe Meliti

Il dottor Giuseppe Meliti è specialista in Medicina del Lavoro, medicina Legale e delle Assicurazioni, opera su un territorio di competenze molto vasto ed anche geograficamente non teme certo gli spostamenti. Su richiesta di chiarimenti pervenuti a vari RSPP ed associazioni finalmente si cerca di fare chiarezza sulle perplessità burocratiche.
In particolare in supporto dell’Associazione Universal – diritto, salute, lavoro di Trento si vuole riassumere in favore delle piccole e medie imprese un pensiero semplice e sintetico per riuscire a vincere i dubbi e le incertezze che le norme troppo complesse possono portare.
 
Cosa ne pensa dei lavoratori fragili ai tempi di covid?
«Coerentemente con la raccomandazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del DPCM del 8 marzo 2020 si evidenza che rientra nella facoltà del lavoratore fragile, anche se asintomatico, rivolgersi al proprio medico di base (MMG) al fine di ottenere la certificazione spettante ai soggetti a maggior rischio di contrarre l'infezione, secondo le disposizioni dell'INPS.»
 
La privacy in questa situazione ha subito limitazioni?
«Con le esigenze di tutela della privacy e il rispetto del segreto professionale, non può essere il medico competente a segnalare all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti come indicato nel Protocollo condiviso dello scorso 14 marzo.
«Infatti la raccomandazione del DPCM dell'8 marzo è rivolta direttamente alla persona fragile ed è quindi questa che deve rendersi parte attiva.
E tra l'altro bisogna considerare anche il fatto che la fragilità è in genere dovuta a situazioni cliniche non correlabili all'attività professionale e di cui non sempre il medico competente è a conoscenza, così come potrebbero appartenere a lavoratori non soggetti a sorveglianza sanitaria.
«Ai fini della predetta maggior tutela il ruolo del medico competente può essere quello di supportare il datore del lavoro nel garantire informazione a tutti i lavoratori rispetto a quanto sopra riportato, per renderli maggiormente consapevoli.
«Le categorie protette sono tutti i lavoratori titolari di art. 3 comma 3 della legge 104/92 portatori di qualsiasi patologia, i soggetti immunodepressi, i soggetti portatori di patologie oncologiche e i lavoratori che stanno effettuando terapia salvavita che richiedono permanenza domiciliare precauzionale per il rischio di infezione CoViD-19.
«Trattasi quindi di lavoratori affetti da patologie croniche. Questi lavoratori avranno riconosciuto il periodo certificato di assenza lavorativa come equiparato a ricovero ospedaliero. Questa fattispecie è indicata nel D.L. 18/2020 art. 26 comma 6.
 
Viene confermato il ruolo e la certificazione del medico di base in questi ambiti?
«Confermo il valore della certificazione del medico di base (MMG) che certifica a pieno titolo lo stato di salute del paziente oggettivamente rilevato
 
Quali sono i riferimenti normativi nella gestione delle persone «fragili» al lavoro?
«Certamente si possono trovare nell’articolo 3, comma 1, lettera b) del DPCM 8 marzo 2020 recita: […] è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro
«L’articolo 26, comma 2 del D. L. n. 18 del 17 marzo 2020 recita: […] ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9
 
Quali lavoratori sono interessati?
«La raccomandazione è rivolta direttamente alla persona fragile ed è quindi questi che si deve fare parte attiva.
«Le Associazioni scientifiche riportano elenchi con le principali patologie che possono costituire un rischio particolare in caso di infezione da COVID-19, del tipo:
▪ condizioni di immunodepressione e/o immunodeficienza primarie (malattie congenite ereditarie) o secondarie a altre patologie (tumori maligni, in particolare leucemie e linfomi, Aplasie midollari, infezione da HIV (AIDS) o a terapie (Cortisonici, Chemioterapici, altri Immunosoppressori nelle malattie
autoimmuni);
▪ patologie oncologiche (tumori maligni);
▪ patologie cardiache (ischemiche tipo infarto, angina e altre coronaropatie, ipertensione arteriosa grave e scompensata, insufficienza cardiaca, gravi aritmie, portatori di dispositivi medici tipo pacemaker e defibrillatore);
▪ patologie broncopolmonari croniche (Broncopneumopatie croniche ostruttive, Asma Bronchiale grave, Cuore Polmonare Cronico, Enfisema Polmonare, Bronchiettasie, Fibrosi Polmonari, Sarcoidosi, Embolia polmonare);
▪ diabete mellito insulino dipendente, specie se scompensato;
▪ insufficienza renale cronica;
▪ insufficienza surrenale cronica;
▪ malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie (aplasie midollari, gravi anemie);
▪ malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali;
▪ reumopatie sistemiche (Artrite reumatoide, Lupus Eritematosus Sistemicus, collagenopatie e connettiviti sistemiche croniche);
▪ epatopatie croniche gravi (cirrosi epatica e simili).
L’elenco è solo indicativo, non certo esaustivo, ed ogni caso va valutato a sé. Altro importante fattore è la presenza di più patologie (comorbilità).
Inoltre la fragilità è in genere dovuta a situazioni cliniche non correlabili all'attività professionale e di cui non sempre il MC è a conoscenza oppure non è aggiornato.»
 
Il pensiero del dottor Giuseppe Meliti con la chiarezza rafforza anche l’alleanza tra medico competente del lavoro ed RSPP ed evidenzia i punti di miglioramento in modo chiaro e definito.
Il supporto dei professionisti al datore di lavoro ed in favore dei lavoratori è davvero prezioso.
 
Damiano Luchi