Crisi diplomatica sulla vicenda Marò: l’Europa se ne lava le mani
L’inquadramento della problematica, la posizione dell’Italia e l’inerzia dell’Europa
La vicenda dei Marò mantiene alto il livello di crisi tra India e Italia, dopo che l’India – violando per l’ennesima volta i trattati internazionali cui aderisce anche lei – ha di fatto limitato la libertà di movimento del nostro ambasciatore a Nuova Delhi.
È vero che il diplomatico aveva garantito per iscritto il ritorno dei Marò al termine del permesso concesso per le votazioni, ma si tratta pur sempre di un atto dello Stato Italiano e pertanto assolutamente non addebitabile all’ambasciatore.
La convenzione di Vienna, risalente al 18 aprile 1961, raggruppa tutte le convenzioni e le norme del diritto internazionale che disciplinano i rapporti fra Stati e i diritti e le prerogative di cui godono gli Ambasciatori e gli altri funzionari diplomatici.
Scheda - Immunità diplomatica Per immunità diplomatica si intende l'insieme di trattamenti particolari concessi agli agenti diplomatici stranieri accreditati presso uno Stato per l'intero periodo del loro soggiorno in quel Paese. L'istituto è disciplinato dalla Convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni ed immunità diplomatiche, entrata in vigore nel 1965. L'immunità diplomatica comporta l'inviolabilità personale (particolari misure protettive e divieto di procedere con fermi, arresti o perquisizioni), l'inviolabilità domiciliare (sia il domicilio inteso come abitazione sul suolo del Paese che domicilio nell'accezione indicante la sede diplomatica nel territorio dello Stato), l'esenzione dalle imposte dirette personali e l'immunità dalla giurisdizione sia civile che penale. Quest'ultima immunità può essere di tipo personale (ratione personae) o funzionale o materiale (ratione materiae). L'immunità funzionale comprende tutti gli atti commessi dall'organo diplomatico nell'esercizio delle sue funzioni: in questi atti il diplomatico agisce come organo del suo Stato e la responsabilità delle azioni che compie ricade sul suo Stato. Per tali atti egli non può essere incriminato neppure dopo avere cessato l'esercizio delle sue funzioni, con la rilevante eccezione rappresentata dai crimini internazionali. L'immunità personale comprende ogni atto privato dell'organo diplomatico. Durante il periodo di esercizio delle sue funzioni l'organo diplomatico è comunque tenuto a rispettare la legge, ma non può essere incriminato neppure per atti commessi in epoche precedenti, mentre alla fine dell'esercizio delle sue funzioni può essere incriminato per tutti gli atti commessi in precedenza e viene meno ogni immunità personale. Per consuetudine, ma come si legge anche dall'articolo 37 della Convenzione, l'immunità diplomatica è riconosciuta ai capi delle missioni diplomatiche, al personale diplomatico ed ai membri delle loro famiglie, ai capi di Stato e di governo e ai ministri degli esteri nelle loro visite ufficiali all'estero; ai consoli è riconosciuta l'immunità diplomatica funzionale e l'inviolabilità dell'archivio consolare, ma non quella personale. |
Pur non concedendo esimenti al governo indiano, ci domandiamo se il Ministro Terzi – di fronte a una conclamata reiterazione di violazioni dei trattati internazionali – non avrebbe fatto meglio sostituire il nostro ambasciatore Daniele Mancini, o quanto meno richiamarlo in patria per una opportuna vacanza strategica.
A pié di pagina riportiamo il comunicato diramato dal Governo Italiano sulla vicenda, in modo che ognuno tragga le proprie valutazioni sull’esatta posizione espressa dal nostro paese.
Ma ora vogliamo esprimere un’altra considerazione, stavolta nei confronti dell’Europa.
Catherine Ashton, vice presidente della Commissione Europea e commissario dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, ha liquidato la vicenda come affari che non la riguardano.
A parlare per la Ashton, peraltro, è stato il suo portavoce.
«Abbiamo preso nota della sentenza della Corte indiana, – ha detto il suo portavoce nel corso di una conferenza stampa. – La Convenzione di Vienna deve essere pienamente applicata da tutti.»
E fin qui non ha detto nulla di nuovo.
Ma sulla vicenda ha fatto sapere che «ci sono colloqui in corso tra India e Italia», confermando che il problema non è di competenza europea.
Insomma, come abbiamo già visto in altre occasioni riguardanti problematiche legate agli affari esteri europei, risulta sempre più evidente che ogni stato deve cavarsela da solo.
Così ha dovuto fare l’Italia ai tempi delle grandi immigrazioni causate dalle rivoluzioni nord africane, così dobbiamo fare oggi per dirimere la questione India Italia.
Gli Stati europei sono sempre più senza Europa. Ricordiamocelo alle elezioni europee del prossimo anno.
Marò: comunicato del Governo - Roma 18 Marzo 2013 In relazione agli sviluppi in India della vicenda Marò, il Ministero degli Affari Esteri, a nome del Governo, fa presente quanto segue: 1) VIOLAZIONE IMMUNITA DIPLOMATICHE: La decisione della Corte Suprema di precludere al nostro Ambasciatore di lasciare il Paese senza il permesso della stessa Corte costituisce una evidente violazione della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche che codifica principi universalmente riconosciuti. Continuiamo a far valere anche formalmente questo principio, fondamentale per le relazioni tra gli Stati, e principio-cardine di diritto consuetudinario e pattizio costantemente ribadito dalla Corte Internazionale di Giustizia. 2) PREVALENZA DEL DIRITTO INTERNAZIONALE: L'Italia continua a ritenere che il caso dei suoi due Fucilieri di Marina debba essere risolto secondo il diritto internazionale. In questo senso abbiamo proposto di deferire all’arbitrato o altro meccanismo giurisdizionale la soluzione del caso. 3) FONDAMENTO DELLA NOSTRA DECISIONE: La nostra richiesta alle Autorità indiane di avviare consultazioni ex art. 100 e art. 283 della Convenzione sul Diritto del Mare (UNCLOS) non ha sinora ricevuto riscontro. Tale percorso era stato indicato dalla stessa sentenza della Corte Suprema indiana del 18 gennaio e più volte in passato proposto dall'Italia. Diniego indiano abbiamo altresi registrato, nella medesima occasione, all’ulteriore nostra proposta di consultazioni tra esperti giuridici. Tale posizione da parte dell'India ha con nostra sorpresa e rammarico modificato lo scenario e i presupposti sulla base dei quali era stato rilasciato l'affidavit. Nelle mutate condizioni il rientro in India dei Fucilieri sarebbe stato in contrasto con le nostre norme costituzionali (rispetto del giudice naturale precostituito per legge , divieto di estradizione dei propri cittadini, art. 25, 26 e 111 della Costituzione). Le nostre tempestive richieste di rogatoria per consentire i procedimenti penali aperti in Italia rimangono tuttora prive di riscontro. Per questi motivi, il Governo italiano è giunto alla determinazione, dopo essersi a lungo impegnato per una soluzione amichevole della questione - nella quale tuttora crediamo convintamente - di formalizzare l'11 marzo l’apertura di una controversia internazionale. 4) DIALOGO: L'Italia ribadisce la propria convinta volontà di pervenire a una soluzione della vicenda, avviando ogni utile consultazione. Ciò nello spirito delle amichevoli relazioni che desidera mantenere con l'India, nella consapevolezza della importanza dell'India, sia sotto il profilo bilaterale sia sul piano delle sfide e delle responsabilità globali che ci accomunano. |